10/05/2017 – “In base all’art. 14 bis del TIF, dal 01/01/2017 entra in vigore la nuova regolazione in
materia di fatturazione che potrebbe comportare una variazione delle condizioni contrattuali. Per i
contratti che derogano le disposizioni del TIF bisogna indicare la presenza delle medesime clausole
contrattuali e che è comunque disponibile un offerta contrattuale ai sensi del TIF”.
15/06/2017 – “In base al Decreto Legge n. 50 del 2017; è previsto un ampliamento del numero di società
soggette a split payment, a partire dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 e sino a quando sarà in
vigore la deroga concessa dalla UE. Le tipologie di società a cui applicarlo sono:
1. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile,
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
2. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile,
direttamente dalle regioni, province, citta’ metropolitane, comuni, unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, dalle societa’ di cui alle lettere a) e b), ancorche’ queste ultime
rientrino fra le societa’ di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
4. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo
di riferimento per il mercato azionario.
Dato che per i fornitori non c’è modo di sapere in anticipo e con certezza se tra i propri clienti ci sono
società che rientrano in queste categorie, l’indicazione è quella che deve essere il cliente stesso a dare
comunicazione al proprio fornitore di applicare il regime dello split payment in quanto rientrante nel
gruppo di società soggette dal 1 luglio.
Il fornitore dovrà quindi tenere conto delle eventuali comunicazioni ricevute. L’onere di comunicare
l’informazione spetta quindi al cliente.