ARERA公告

10/05/2017 – “In base all’art. 14 bis del TIF, dal 01/01/2017 entra in vigore la nuova regolazione in

materia di fatturazione che potrebbe comportare una variazione delle condizioni contrattuali. Per i


contratti che derogano le disposizioni del TIF bisogna indicare la presenza delle medesime clausole

contrattuali e che è comunque disponibile un offerta contrattuale ai sensi del TIF”.

15/06/2017 – “In base al Decreto Legge n. 50 del 2017; è previsto un ampliamento del numero di società

soggette a split payment, a partire dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 e sino a quando sarà in

vigore la deroga concessa dalla UE. Le tipologie di società a cui applicarlo sono:


        1. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo  comma, nn. 1) e 2), del codice civile, 

            direttamente  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

        2. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo  comma, n. 1), del  codice  civile, 

            direttamente  dalle  regioni,  province, citta’ metropolitane, comuni, unioni di comuni;

        3. società controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi dell’articolo 2359, primo comma,

            n.  1),  del  codice  civile,  dalle societa’ di cui  alle  lettere  a)  e  b),  ancorche’  queste  ultime

            rientrino fra le societa’  di  cui  alla  lettera  d)  ovvero  fra  i soggetti di cui all’articolo 1,

            comma  2,  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196;

        4. società quotate  inserite  nell’indice  FTSE  MIB  della  Borsa italiana; con il decreto del Ministro

            dell’economia e  delle  finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un  indice  alternativo 

            di riferimento per il mercato azionario.

            Dato che per i fornitori non c’è modo di sapere in anticipo e con certezza se tra i propri clienti ci sono

            società che rientrano in queste categorie, l’indicazione è quella che deve essere il cliente stesso a dare

            comunicazione al proprio fornitore di applicare il regime dello split payment in quanto rientrante nel

            gruppo di società soggette dal 1 luglio.

            Il fornitore dovrà quindi tenere conto delle eventuali comunicazioni ricevute. L’onere di comunicare

            l’informazione spetta quindi al cliente.